ART. 1) E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE EDITORIALE LEGNANESE”

ART. 2) L’associazione ha sede in Legnano.

ART. 3) L’Associazione promuove iniziative di carattere sportivo e sociale, nonché eventi sportivi e sociali che si svolgono nel territorio dell’Alto Milanese, il tutto attraverso il proprio sito www.legnanowebtv.com sotto forma di articoli e/o servizi audiovisivi e si occupa inoltre della promozione di iniziative a carattere culturale e letterario. L’Associazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, essa è indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso e da qualsiasi forma di discriminazione.

Art. 4) L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 5) Le risorse dell’associazione sono rappresentate: a) dalle quote sociali annuali versate dai soci; b) dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite sociali, sovvenzioni e/o donazioni da parte di enti, soci, amici. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altra organizzazione che, per legge, statuto o regolamento fa parte della medesima ed unitaria struttura. E’ fatto altresì obbligo di reimpiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6) L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro il 30 (trenta) aprile.

Art. 7) Rivestono la qualifica di associati, oltre ai sottoscrittori dell’atto costitutivo (soci fondatori), tutti coloro la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio (soci ordinari). Il Consiglio potrà altresì nominare soci onorari per particolari benemerenze; potranno altresì essere ammessi soci sostenitori nelle persone di coloro che, pur non essendo intervenuti come soci fondatori nell’atto costitutivo, si impegnino a sostenere le attività dell’associazione con un contributo superiore all’ammontare della quota ordinariamente stabilita dal Consiglio. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. A tutti gli associati è garantita l’effettività del rapporto associativo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle assemblee, sia per l’approvazione e le modifiche dello statuto che per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 8) L’aspirante associato dovrà presentare all’Associazione domanda scritta che dovrà contenere: - l’indicazione di nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale; - la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione accerta l’esistenza dei requisiti e delle condizioni previste dallo statuto per l’ammissione a socio e delibera a maggioranza qualificata sulla ammissione medesima, con obbligo in ogni caso di motivare l’eventuale diniego.

Art. 9) La qualifica di associato si perde per decesso, per dimissioni scritte e comunicate all’Associazione, tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, per morosità o per esclusione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio con motivazione notificata nei confronti dell’associato: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; c) per morosità di due quote associative annue consecutive, salvo regolarizzazione dopo lettera di richiamo del Consiglio.

Art. 10) Gli associati sono obbligati al versamento della quota di iscrizione ed inoltre al versamento di una quota annuale, secondo le modalità previste dal Consiglio. Gli associati sono impegnati a prestare gratuitamente la propria attività in favore dell’Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi.

Art. 11) Organi dell’Associazione sono: - l’assemblea dei soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori, qualora nominato.

Art. 12) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro il trenta aprile per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio risultante agli atti della associazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’assemblea può essere convocata anche mediante raccomandata a mano, telefax o posta elettronica con prova dell'invio da spedirsi agli associati rispettivamente al numero od all'indirizzo risultante agli atti della associazione. L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 C.C. L’assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale. Le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono prese con le presenze e le maggioranze di cui all’articolo 21 del codice civile.

Art. 13) L’assemblea delibera su: - approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - modifiche atto costitutivo e statuto; - indirizzi e direttive generali dell’Associazione; - nomina componenti Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori; - scioglimento dell’associazione; - tutto quanto ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati dispongono di un voto ciascuno e sono ammesse fino a due deleghe. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 15) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall’assemblea, che dura in carica tre esercizi sociali ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri. Fra i Consiglieri l’assemblea elegge un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario. Se non lo fa l’assemblea, provvede il Consiglio alla sua prima riunione. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida della nomina alla prima assemblea.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogni qual volta egli lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Consiglieri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all’ammontare della quota associativa. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario ne farà le veci il più giovane di età dei Consiglieri presenti.

Art. 18) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’assemblea, delibera in ordine alle domande di ammissione all’associazione. Esso può provvedere altresì alla redazione di un regolamento generale per il funzionamento dell’Associazione; l’osservanza di tale regolamento è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio di Amministrazione delibera la quota annua di sottoscrizione dei soci.

Art. 19) La presidenza dell’Associazione è composta dal Presidente e dal Vice–Presidente.

Art. 20) Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio e dall’assemblea. In caso di sua assenza il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Le convocazioni del Consiglio sono fatte almeno quindici giorni prima dell’adunanza, con invito scritto contenente l’ordine del giorno della stessa. Per particolari urgenze è prevista l’eccezionale convocazione a mezzo telefono, fax, telegramma o posta elettronica con prova dell’invio almeno il giorno precedente a quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il Presidente prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21) Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora ritenuto necessario e dura in carica un triennio. Esso è composto da tre membri di cui uno è il Presidente del Collegio. Il Collegio accerta la regolarità della contabilità sociale e del bilancio annuale; può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Anche le prestazioni degli aderenti all’Associazione sono gratuite. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.

Art. 23) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con i voti di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e provvederà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere destinato a favore di altra organizzazione che, per legge, statuto o regolamento fa parte della medesima ed unitaria struttura. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia di Associazioni e quanto previsto dalla normativa vigente.